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venerdì 25 novembre 2011

Art. 674 del Codice Penale

In attesa del promesso regolamento comunale, a proposito di sostanze nocive, di qualsiasi natura (persino polveri sollevate, ad esempio, da un escavatore) c'è, a tutela di chiunque,

l'art. 674 del Codice Penale: getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 Euro.

Navigando in internet, ci si può imbattere in un sito molto interessante "Diritto all'Ambiente" , una testata giornalistica on line senza fini di lucro e con scopi sociali...che intende proporre un servizio di informazione di utilità generale a titolo totalmente gratuito in favore - in particolare - di forze di operatori del diritto, polizie statali e locali, pubbliche amministrazioni ed associazioni ambientaliste ed animaliste, per contribuire alla corretta applicazione del diritto ambientale nel nostro Paese....

Spulciando tra i quesiti, se ne può trovare uno come questo:


Chi abita in campagna è spesso vittima di continue irrorazioni che provengono da aziende agricole confinanti o comunque vicine. Infatti i pesticidi ed altre sostanze chimiche utilizzate in agricoltura per il trattamento delle piante vengono comunque indirettamente riversate anche all’interno delle altrui proprietà. Come difendersi giuridicamente da tali emissioni che spesso sono anche costituite da sostanze cancerogene? 

Clicca qui e qui per leggere la risposta dell'esperto di "Diritto all'Ambiente"

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