In merito alla risposta dell’Amministrazione alle proposte dell’associazione
volte a favorire la trasparenza e, di conseguenza, la partecipazione civica, riferiamo che gli avvisi delle convocazioni dei consigli comunali
saranno pubblicati sul sito internet, sia tra le news che all’albo on line (ma
non era forse già d’obbligo?) e c’è l’impegno a valutare la possibilità di
trasmettere in diretta audio le adunanze, ma non a inserire nei verbali la
sintesi degli interventi dei consiglieri, poiché non vi è alcuna norma che ne preveda l’obbligo...
Lo sapevamo, ma
non c’è nessuna norma che lo vieti!... Molte altre amministrazioni lo fanno. E
allora qual è l’ostacolo? Il timore, come dichiarato nella nota di riscontro, è
quello di non essere in grado, per vari motivi, di verbalizzare correttamente
gli interventi degli oratori! (L’onere è in carico al segretario comunale*).
Perché tutto non caschi nell’oblio, non rimane dunque che
affidarci alla responsabilità dei consiglieri comunali che sono i soli soggetti che
possono stabilire se e quanto del loro
intervento debba essere allegato al verbale...
Il più delle volte non risulta
nessuna dichiarazione che motivi votazioni pro o contro o astensioni: è stato
proprio questo a spingerci alla richiesta di verbalizzazione la quale
aiuterebbe sia il cittadino ad avere più chiarezza sulle dinamiche delle
sedute, che lo stesso consigliere nell’esplicitazione della sua scelta (v. qui). In merito all’archivio storico dei vari atti, prendiamo atto che nella risposta veniamo prima di tutto puntualmente informati circa le norme sulla tutela della privacy, è impossibile...occorre garantire il diritto all’oblio degli interessati...però...sì, si potrebbe fare, previa cernita/rimozione di determinate notizie, documenti che andrebbero privati degli elementi identificativi degli interessati... ma mancano le risorse umane, quindi operazione impossibile!
Questa motivazione ci stupisce un poco: ovviamente non si
chiedeva che permanessero online le pubblicazioni di matrimonio o gli elenchi
dei creditori, dei permessi di costruire o dei beneficiari di contributi
economici ecc..., ma l’interesse è essenzialmente per le delibere di Giunta e
di Consiglio per costituire una sorta di memoria documentata dell’attività
amministrativa.
Ci risulta che la pubblicazione degli atti all’albo pretorio
informatico debba già tenere conto della tutela della privacy degli interessati
ai singoli provvedimenti e, ad ogni modo, ci chiediamo come facciano a
districarsi le altre numerosissime amministrazioni pubbliche che dedicano
un’area specifica per raccogliere tali documenti. Solo per stare nei dintorni,
portiamo l’esempio del Comune di Provaglio d’Iseo (v.qui),
di Cazzago S.Martino (v. qui),
di Passirano (v. qui).
Anche se solo parzialmente soddisfatti, ringraziamo il
Sindaco per l’attenzione prestata alla nostra istanza, tanto più che è la prima
volta in tanti anni che un amministratore di Corte Franca ci dà cenni di
riscontro.
2. Il
verbale della seduta consiliare è redatto dal Segretario comunale che può farsi
assistere da un impiegato del Comune e da esso deve risultare se la seduta sia
ordinaria o d’urgenza, pubblica o segreta, il numero dei Consiglieri comunali
presenti, il tipo di votazione per ciascuna deliberazione ed il numero dei voti
favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. Il Segretario comunale non ha l’obbligo di sintetizzare e verbalizzare gli interventi
e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri comunali nel corso della seduta.
Laddove un Consigliere ne faccia richiesta, può essere verbalizzata una sua breve dichiarazione nel
testo che lo stesso Consigliere, seduta stante, dovrà dettare al Segretario comunale. A titolo indicativo,
si deve intendere per “breve” la dichiarazione che non supera le dieci righe
scritte.
Quando la dichiarazione per la
quale si richiede la verbalizzazione non è “breve” nel senso sopra indicato, la
stessa potrà essere riportata integralmente a verbale purché il relativo testo
scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale immediatamente dopo la
lettura della stessa e prima che inizi la discussione di una diversa proposta.
4. Le sedute consiliari possono essere integralmente
registrate fermo restando che tale registrazione non potrà essere considerata
quale documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
22 della legge 7 ago- sto 1990, n.241 in quanto non sarà utilizzata in alcun
modo per la redazione dei verbali della seduta consiliare e sarà conservata per
la durata di un anno.
Stasera consiglio comunale animato, discussioni interessanti e istruttive, qualche polemica di rito..Pubblico scarso, i soliti noti...
RispondiEliminaMa nei verbali cosa rimarrà di tutto questo confronto?